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Competenze speciali

Diritto d’accesso 
La legge garantisce ai cittadini il diritto di chiedere atti e documenti alle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare rapporti trasparenti, imparziali e promuovere la partecipazione all’attività amministrativa.
Le tipologie di accesso hanno finalità e modalità di esercizio diverse:

  • L’accesso documentale: previsto dall’articolo 22 e seguenti della Legge 241 del 1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento di cui si chiede l’accesso.
    In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso ai documenti, l’articolo 25 della Legge 241 del 1990 indica il difensore civico territorialmente competente, quale organo a cui è possibile presentare ricorso in alternativa al Tribunale amministrativo.
    Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego o differimento, o a partire dal trentunesimo giorno dalla presentazione della richiesta di accesso, in caso l’amministrazione non abbia fornito risposta.
    La presentazione del ricorso al Difensore interrompe il termine per ricorrere al TAR.
  • L’accesso civico, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013, distinto in accesso civico semplice e generalizzato, consente a chiunque, senza la necessità di avere motivazioni, di chiedere alla pubblica amministrazione documenti o informazioni di cui sia stata omessa la pubblicazione o l’accesso a dati e documenti – ulteriori, rispetto all’obbligo di pubblicazione -, che siano in possesso degli uffici, nel rispetto dei limiti degli interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti.
    In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell’articolo 5, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
    In alternativa è possibile presentare ricorso al Difensore competente per ambito territoriale.
    Il Difensore regionale per la Lombardia è competente nei confronti dei provvedimenti di Regione Lombardia, degli Enti del Sistema regionale e di tutti gli enti locali lombardi privi di un proprio Difensore.

La richiesta di intervento al Difensore regionale è gratuita.

Omissione di atti obbligatori per legge 
Se un ente locale omette o ritarda l’adozione di un atto obbligatorio per legge, chiunque ne abbia interesse può chiedere al Difensore regionale di sollecitarne l’adozione da parte dell’ente entro un congruo termine. 
Qualora l’ente non adotti l’atto nei tempi indicati, il Difensore regionale nomina un commissario ad acta che provvede direttamente, entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico, all’adozione dell’atto. 
(Articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali – TUEL”) .

La legge n. 18 del 2010, “Disciplina del Difensore regionale” in materia di accesso documentale e accesso civico, all’art. 13 prevede la pubblicazione delle pronunce del Difensore regionale.

In materia di accesso documentale, in caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso ai documenti, l'art. 25 della legge 241 del 1990 indica il difensore civico territorialmente competente, quale organo a cui è possibile presentare ricorso in alternativa al Tribunale amministrativo.

In materia di accesso civico a dati e documenti, nei casi di diniego, totale o parziale, o di mancata risposta, l'art. 5 del decreto legislativo 33 del 2013, indica il difensore civico territorialmente competente, quale organo a cui è possibile presentare la richiesta di riesame in alternativa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione a cui è stata presentata la richiesta di accesso

Sia in caso di accoglimento che di rigetto del ricorso o della richiesta di riesame, il Difensore si esprime con delle pronunce scritte giuridicamente motivate, di cui si riportano alcuni esempi.

Massimario delle pronunce del Difensore anni 2021 e 2022

Documento PDF - 192 KB

Massimario delle pronunce del Difensore anni 2019 e 2020

Documento PDF - 332 KB

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