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Il Garante delle persone con disabilità

Al Difensore regionale è stato attribuito anche il ruolo di Garante per la tutela delle persone con disabilità, legge regionale del 24 giugno 2021, n. 10.   
Si tratta di un’autorità di garanzia indipendente e autonoma della Regione Lombardia ad ulteriore supporto dei cittadini più fragili, più precisamente delle persone con disabilità, residenti o domiciliate nel territorio regionale la cui condizione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
Il Garante delle persone con disabilità ha la funzione di tutelare i diritti delle persone disabili nei diversi contesti sociali e promuovere azioni di integrazione sociale, autonomia e di contrasto ai fenomeni di discriminazione. 
In particolare negli ambiti: 
 
Invalidità civile 

  • Procedimento di accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (ad esclusione delle valutazioni medico sanitarie);  
  • Revisione stato di invalidità;  
  • Concessione di provvidenze e benefici economici a favore degli invalidi civili.    

 
Istruzione 

  • Integrazione e inclusione scolastica degli alunni con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale; 
  • Trasporto scolastico degli studenti con disabilità. 

 
Mobilità 

  • Accessibilità alle strutture e ai mezzi di trasporto; 
  • Eliminazione barriere architettoniche nel contesto urbano; 
  • Procedure di rilascio del contrassegno per circolazione e sosta veicoli a servizio delle persone con disabilità; 
  • Concessione contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati.   

 
Sistema di protezione sociale e di cura 

  • Erogazione di sostegni economici (a favore di: soggetti con disabilità grave o gravissima o in condizione di non autosufficienza; caregiver familiari di persone con disabilità grave e gravissima; persone con disabilità che vogliono realizzare un Progetto di vita indipendente); 
  • Erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie (predisposizione progetti personalizzati di presa in carico ex articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328; accesso o frequenza a centri diurni e socioeducativi; ospitalità temporanea o permanente in strutture residenziali); 
  • Assistenza domiciliare. 

 

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