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FAQ SALUTE

Non ho ricevuto l’authcode per scaricare la Certificazione Verde COVID-19. Il Garante può aiutarmi a ottenerlo?
Sì, il Garante può intervenire presso l’ASST e l’ATS territorialmente competenti, oltreché presso la Giunta regionale, per chiedere la verifica della corretta trasmissione dei dati al Ministero della Salute per la generazione dell’authcode.

Contesto le disposizioni riguardanti la necessità della Certificazione Verde COVID-19 per la fruizione di servizi e per l’accesso a determinati luoghi. Il Garante della Salute può supportarmi?
No, esula dalle competenze del Garante della Salute la partecipazione ai procedimenti di definizione delle norme di prevenzione del contagio COVID-19.

Ritengo di essere vittima di un errore sanitario. Il Garante della Salute può agire per mio conto, facendomi ottenere il risarcimento del danno?
No, il Garante della Salute non può intervenire nei casi di malasanità allo scopo di accertare la responsabilità medica e di avere il risarcimento del danno.

Cosa devo fare se la struttura sanitaria a cui mi sono rivolto per effettuare una prestazione non riesce ad erogarla entro il tempo di attesa previsto dalla classe di priorità indicata in ricetta? (1)
La Giunta regionale della Lombardia, con diverse delibere (DGR 7766/2018, DGR 1046/2018 e DGR 2672/2019) ha definito regole precise per quanto concerne la gestione delle liste di attesa. Nello specifico, ha previsto che, nel caso in cui non ci siano disponibilità entro i termini stabiliti nella prescrizione presso la struttura che rappresenta la prima scelta del cittadino, la struttura stessa, mediante l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), si dovrà attivare per individuare altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati, nell’ambito territoriale dell’ATS di competenza.

E se nel territorio dell’ATS non fossero presenti le disponibilità richieste? (2)
In questo caso, la struttura che rappresenta la prima scelta dell’utente dovrà impegnarsi a fornire comunque la prestazione in regime di libera professione al solo costo del ticket, se dovuto, come previsto dal D.Lgs. 124/1998.

Qualora le disponibilità offerte non dovessero essere di mio gradimento, posso effettuare la prestazione in libera professione nella struttura da me scelta e poi chiedere il rimborso? (3)
No, perché i provvedimenti regionali subordinano questa possibilità solo alla mancata disponibilità di scelte.

Sono stato vaccinato all’estero con un vaccino non autorizzato EMA. Devo ripetere il ciclo vaccinale prima di fare la dose di richiamo “ booster ”?
Le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA (Agenzia europea per i medicinali) possono ricevere una dose di richiamo “booster” con vaccino a m-RNA (Comirnaty o Spikevax), a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario.
Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente.
Superato il termine massimo di sei mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento del ciclo, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA.

Chi controlla le reazioni avverse al vaccino? A chi bisogna comunicarle? E chi le valuta?
L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), oltre alle attività di farmacovigilanza normalmente previste per farmaci e vaccini (basate sulle segnalazioni spontanee e sulle reti di farmacovigilanza già presenti), ha promosso l’avvio di alcuni studi indipendenti post-autorizzativi sui vaccini COVID-19. Con cadenza mensile, sono pubblicati Report sui risultati dell’attività di farmacovigilanza.
Non rientra nelle funzioni dell’Ufficio del Difensore Regionale, sprovvisto di personale medico-legale, esprimere valutazioni di natura sanitaria in merito alla reazione avverse.

Non riesco a prenotare l’appuntamento per la somministrazione della dose “booster”. Il Garante della Salute può aiutarmi?
Il Garante della Salute, qualora il cittadino riscontri difficoltà nella fase di prenotazione della terza dose di vaccino anti COVID-19, può segnalare la criticità agli enti competenti ai fini della risoluzione del problema, ma non può direttamente fissare l’appuntamento al cittadino.

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