Come opera

Quando il Difensore regionale riceve una richiesta di intervento completa delle informazioni che consentano di identificare il mittente e di individuare l’ambito di intervento  comunica al richiedente il numero di protocollo della sua richiesta. 
Il Difensore regionale esamina la richiesta con le seguenti modalità.


Verifica la propria competenza in materia:

  • in caso contrario fornisce tempestivamente al richiedente le indicazioni sull’organismo pubblico al quale rivolgersi;
  • se la richiesta è di competenza di un’altra autorità di garanzia il Difensore la trasmette d’ufficio, informando il richiedente.

 

Avvia l’istruttoria:

  • se la richiesta non è fondata comunica al richiedente i motivi dell’infondatezza e chiude la pratica;
  • se la questione è fondata, se necessario, chiede ulteriore documentazione o fornisce al richiedente indicazioni circa le eventuali azioni da intraprendere;
  • approfondisce la questione nel merito e scrive agli enti interessati invitandoli a fornire le informazioni e i chiarimenti necessari illustrando il problema, formulando rilievi ed eventualmente suggerendo le modalità di soluzione condivisa.

 

Le amministrazioni e gli enti interessati sono tenuti a fornire le informazioni richieste entro trenta giorni e non possono opporre il segreto d’ufficio.
Qualora gli uffici regionali o degli enti del Sistema regionale non rispondano nei tempi previsti, omettano di fornire i chiarimenti richiesti o non rimuovano le disfunzioni rilevate, il Difensore può convocare il Responsabile del procedimento, che ha l’obbligo di presentarsi, per l’esame della pratica.
Il Difensore informa il richiedente di ogni suo intervento.